Art. 2.
(Formazione del personale).

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua con decreto i contenuti delle attività di formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta pratica della parto analgesia.